COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1) E’ costituita la libera ASSOCIAZIONE VINOPEOPLE con sede nel Comune di Firenze all’indirizzo che risulta agli atti del sodalizio e presso gli Uffici competenti; essa è retta dal presente statuto, dal Codice Civile e dalle vigenti norme di legge in materia.
La sede dell’associazione potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo purché entro i confini del predetto Comune; al di fuori di detto territorio, la variazione di sede assumerà significato di modifica statutaria.
L’associazione potrà istituire e sopprimere sedi dell’attività, uffici e sedi di servizio ovunque nel territorio dello Stato con delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 2) L’Associazione non ha finalità di lucro e dovrà reinvestire ogni avanzo di gestione nell’attività istituzionale con espresso divieto di distribuzione di utili, riserve e simili, anche in modo indiretto.
Essa si propone di perseguire i seguenti scopi:
– divulgazione e promozione della cultura enogastronomica territoriale
– organizzazione di, e partecipazione a, eventi pubblici e privati,
– creazione di sinergie con imprenditori e operatori dell’enogastronomia finalizzate alla diffusione di modelli di benessere e salute improntati sulla cultura dei prodotti alimentari della terra, dei frutti e loro derivati, dei prodotti commestibili in genere, e della loro stessa qualità,
– favorire la conoscenza della cultura enogastronomica anche in funzione dell’aggregazione sociale fra persone,
– organizzazione di, e partecipazione a, eventi pubblici e privati, incontri e dibattiti, corsi, aventi a tema quanto sopra,
– pubblicare propri lavori, documenti, articoli, libri, riviste, sulle medesime materie,
L’associazione si propone altresì quale ente non lucrativo in grado di condurre compendi, beni, impianti di proprietà pubblica in affidamento, gestione, concessione o forme analoghe, al fine di garantire sussidiarietà rispetto alle Amministrazioni per erogare servizi di interesse pubblico e generale riguardanti i temi anzidetti.
L’associazione favorisce percorsi e progetti di beneficenza per favorire la diffusione dei temi sopra esposti e contribuire alla socialità e al bene del prossimo.
Articolo 3) Per perseguire gli scopi sociali l’associazione potrà svolgere, nel rispetto delle norme di legge vigenti, attività didattiche, formative, ricreative e culturali, aggregative, editoriali; organizzare eventi legati agli scopi sociali, organizzare e partecipare a rassegne, eventi, ricorrenze, programmi radio-televisivi o a diffusione web, e attività similari, creare e far crescere reti fra operatori e imprenditori del settore enogastronomico, sviluppare relazioni nazionali e internazionali sui temi legati ai propri fini istituzionali.
L’associazione potrà svolgere anche attività di natura commerciale e immobiliare, potrà dare e ricevere in locazione, affitto, gestione, comodato, o altro titolo analogo anche oneroso, locali, immobili, aziende, esercizi commerciali, testate editoriali, riviste e pubblicazioni, purché i relativi avanzi di gestione siano interamente destinati a perseguire l’oggetto sociale; potrà altresì somministrare alimenti e bevande e gestire punti di ristoro, prevalentemente ai propri soci e familiari ed ai tesserati dell’ente nazionale di appartenenza cui l’associazione potrà eventualmente aderire.
L’Associazione potrà in qualunque momento decidere di affiliarsi ad un Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno, riconoscendone fin d’ora i fini e gli indirizzi statutari e regolamentari.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche e giuridiche che condividano il contenuto del presente statuto e le finalità istituzionali e che non presentino casi di incompatibilità legale o morale.
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie e luoghi di svolgimento delle attività associative, secondo le modalità eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci godono del diritto di partecipazione e di intervento alle Assemblee Sociali.
Ai soci minorenni è consentito di votare per eleggere alle cariche sociali, per il tramite di chi esercita la potestà genitoriale.
Ai soci maggiorenni è consentito di votare per eleggere e di essere eletti alle cariche sociali.
Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o al Consigliere incaricato, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali e fornendo i propri dati personali e i consensi di legge in materia di privacy anche in merito alla conservazione e diffusione di proprie immagini, foto e ritratti.
Eventuali modalità di domanda e di ammissione diverse da quelle qui indicate potranno essere stabilite con regolamento redatto dal Consiglio e approvato dall’assemblea.
Articolo 6) L’ammissione a Socio avviene con provvedimento del Consiglio Direttivo o del Consigliere incaricato; nei casi di ammissione decisa dal Consigliere, esso ne dà notizia alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo il quale verifica eventuali motivi ostativi all’ammissione e, in caso affermativo, ne dispone l’annullamento con effetto retroattivo; contro la mancata ammissione l’interessato può ricorrere all’Assemblea entro e non oltre dieci giorni dal rigetto, la quale deciderà alla prima seduta utile; nel frattempo l’interessato non può vantare la qualifica di socio né i diritti/doveri ad essa correlati.
All’accoglimento del Socio consegue la trascrizione dei suoi dati anagrafici sul libro dei Soci e la consegna della tessera sociale ove istituita; la tessera sociale può essere sostituita anche dalla tessera dell’ente nazionale di appartenenza.
La qualifica di socio è a vita.
La qualifica di socio si perde per:
- a) cessazione decisa dal Consiglio in caso di morosità, di violazione disciplinare, regolamentare o statutaria, nonché di comportamento pregiudizievole del buon nome dell’associazione o di lesione o danno arrecato a persone o ai beni dell’associazione;
- b) dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo il quale prende atto della predetta volontà alla seduta più prossima.
La perdita della qualifica di socio è annotata sul libro soci e provoca la decadenza e disabilitazione di ogni valore, diritto o automatismo collegato alla tessera personale.
Nel predetto caso sub a) l’interessato può ricorrere all’Assemblea che deciderà nella seduta più prossima; nel frattempo, egli non può vantare la qualifica di socio né i diritti ad essa correlati; l’eventuale annullamento assembleare del provvedimento di cessazione del socio non genera alcun effetto retroattivo, ossia non ripristina alcun diritto dell’interessato relativo, derivante o collegato al periodo che va dalla data del provvedimento consiliare di cessazione a quella dell’accoglimento assembleare del ricorso.
Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale.
La qualifica di socio non attribuisce alcun diritto sui beni e sul patrimonio dell’Associazione; la quota associativa non è restituibile, rivalutabile, né cedibile.
Articolo 7) I Soci hanno diritto di frequentare i locali e le sedi dell’Associazione e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti ad un comportamento diligente, eticamente corretto, rispettoso degli altri, della altrui idee, delle altrui affinità e propensioni, nonché dei beni e dei locali dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo, venuto a sapere di comportamenti difformi, può richiamare il Socio prima di adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.
Articolo 8) I Soci sono tenuti:
– al pagamento della quota associativa annuale ove fissata dal Consiglio, nonché al pagamento dell’eventuale contributo annuale di tesseramento;
- al pagamento di ogni ulteriore quota o contributo decisi dal Consiglio o dall’Assemblea.
- al pagamento di beni, servizi, iscrizioni e simili, richiesti dal Socio, legati alla partecipazione ad attività di qualunque tipo, organizzate e/o previste dal Consiglio.
– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.
Articolo 9) Il Socio è sempre tenuto a rispettare e osservare gli obblighi derivanti dalle delibere assembleari e dalle decisioni consiliari. La cessazione della qualifica di socio – a qualunque titolo essa sopravvenga – non libera l’interessato dagli obblighi in corso.
Le decisioni dell’Assemblea vincolano e obbligano anche il socio assente o dissenziente.
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
– dai diritti vantati su beni mobili e immobili al netto delle correlate passività;
– dai contributi in denaro ricevuti da terzi che il benefattore abbia espressamente vincolato/destinato a patrimonio;
– dai contributi in denaro ricevuti da terzi che il Consiglio Direttivo abbia deciso di destinare a patrimonio;
– da donazioni, lasciti, eredità, e simili, riguardanti beni immobili, aziende o loro rami, compendi di beni mobili diversi dal denaro, ricevuti da terzi.
– dagli avanzi di gestione al netto delle perdite pregresse;
– il proprio logo, come da allegato
– da fondi, riserve, stanziamenti decidi dal Consiglio o dall’Assemblea-
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 11) l’Associazione potrà decidere di adottare/avviare specifici progetti e/o raccolte fondi i cui ricavati, al netto delle spese occorse, potranno andare a finanziare le attività correnti dell’Associazione, oppure a costituire apposita riserva finalizzata a sovvenzionare specifici investimenti.
RENDICONTO ECONOMICO
Articolo 12) Il rendiconto economico/finanziario riguarda l’esercizio sociale e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; esso va redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione economico/finanziaria dell’Associazione.
Articolo 13) L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto e/o rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
ASSEMBLEA
Articolo 14) L’Assemblea è sovrana e costituisce l’organo principale di fondamento, impulso e vita democratica dell’Associazione.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per approvare il rendiconto: può altresì essere convocata per:
– approvare le linee generali del programma di attività sociali;
– eleggere/revocare il Consiglio Direttivo e ogni altra carica sociale;
– elegge/revocare la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
– approvare gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
– deliberare su tutte le questioni attinenti reputate di sua competenza dal Consiglio.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli associati anche in via telematica o tramite canali o strumenti di recapito individuale.
Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare in merito all’adozione, modifica e revoca degli eventuali regolamenti dell’associazione.
Articolo 15) L’Assemblea Straordinaria è convocata:
– tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
– quando ne faccia richiesta scritta motivata almeno metà dei Soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’Assemblea straordinaria delibera sull’adozione del nuovo statuto o modifica di quello vigente, sullo scioglimento dell’associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla decisione sulla devoluzione del patrimonio finale, sulle eventuali operazioni straordinarie riguardanti l’Associazione, quali fusioni, scissioni, trasformazioni, e similari, su ogni altra materia non di competenza dell’assemblea ordinaria.
Articolo 16) L’Assemblea è costituita dai Soci previsti ed ammessi ai sensi del successivo articolo 18 primo comma; in prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci ammessi; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci ammessi.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci ammessi.
Articolo 17) L’Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie con una maggioranza pari almeno a due terzi dei soci ammessi.
L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione in presenza di almeno tre quarti dei Soci ammessi e con il voto favorevole della maggioranza dei medesimi.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, nominerà il liquidatore stabilendone poteri e compenso, e delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, secondo quanto previsto dalla legge.
Articolo 18) Sono ammessi e partecipano alle assemblee i soci in regola con la quota associativa e con ogni altro onere posto a loro carico dall’Assemblea o dal Consiglio e verso i quali non siano stati emessi provvedimenti di cui al precedente articolo 6).
Ciascun socio può delegare altro socio avente i medesimi requisiti già visti, purché non consigliere né ricoprente altra carica sociale; Ciascun socio può ricevere al massimo tre deleghe.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano; per la nomina degli Organi sociali è previsto lo scrutinio segreto.
Articolo 19) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un soggetto nominato dall’Assemblea scelto fra i Soci ammessi e presenti; egli a sua volta nomina il segretario.
Le delibere assembleari sono riportate su apposito libro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, come stabilito dall’Assemblea che deve eleggerli. L’Assemblea nomina fra detti consiglieri il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere (questi ultimi due anche nella stessa persona). Il Consiglio fissa le mansioni eventuali dei consiglieri e attribuisce loro le eventuali deleghe. E’ riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fra i soci in regola coi versamenti e coi provvedimenti disciplinari, fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. I Consiglieri operano in assoluta gratuità, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate. I consiglieri sono scelti fra i Soci coi requisiti di cui all’art. 18 comma 1
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (fatte salve eventuali proroghe per cause di forza maggiore) e i suoi componenti sono sempre rieleggibili;
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuita solo tale separata e specifica funzione previa delibera unanime di tutti i consiglieri con astensione del consigliere interessato.
Articolo 21) Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese previa convocazione del Presidente; le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;
Articolo 22) Sono compiti del Consiglio Direttivo, fra gli altri:
– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;
– redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
– fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
– decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
- verificare se le ammissioni di nuovi Soci operate da singoli consiglieri siano compatibili con lo statuto; in caso negativo, emanare provvedimento di annullamento dell’ammissione, secondo quanto già regolato in seno all’articolo 6);
– adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
– deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
– favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Articolo 23) Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 24) In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, ai sensi delle vigenti leggi.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25) L’Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.
Articolo 26) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.
Articolo 27) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.
30 Giugno 2023